Il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 stabilisce che l’accesso ai ruoli di docenti è articolato in:
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale,
un successivo percorso annuale di formazione iniziale e prova destinato ai soggetti vincitori del concorso, articolato secondo quanto previsto dall’art.13.
una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova.
L’art 5 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.59 stabilisce che costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di docente, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Al fine dell’acquisizione dei 24 CFU possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi agli insegnamenti previsti, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A, B e C del decreto 616 del 10 agosto 2017 e comunque riconducibili al percorso formativo previsto. In tal caso la certificazione è rilasciata a cura dell’istituzione universitaria o accademica che ha attivato il percorso formativo stesso.
Con riferimento al suddetto riconoscimento si evidenzia che, per ottenere la certificazione finale attestante l’avvenuta acquisizione dei 24 CFU, occorre essere in possesso di almeno sei crediti per ambito in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari in cui è strutturato il percorso formativo (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche).
Si sottolinea altresì che non possono essere conseguiti con modalità telematiche più di 12 crediti.
È possibile il riconoscimento fino ad un massimo di 12 crediti in un singolo ambito disciplinare. Per ogni ambito non verranno riconosciute attività formative che abbiano comportato l’acquisizione di meno di 6 crediti.
Chi ritenga di avere già conseguito nel corso della propria carriera universitaria pregressa, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, tutti i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto indicato nel catalogo per ottenere la certificazione finale attestante l’avvenuta acquisizione dei crediti, dovrà comunque iscriversi al percorso formativo e richiedere il riconoscimento dei crediti posseduti.