Schema della sezione

  • Ammissioni ad anni successivi al primo

    PER I LAUREATI NELLA CLASSE L-19 (SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE)

    I laureati nella classe L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione, che siano in possesso dei requisiti minimi previsti nell'Allegato B del D.M. 378 del 09/05/2018, e che abbiano presentato la richiesta per  la verifica dei requisiti da parte dell'Università, come indicato nel bando, saranno ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, previo superamento della prova di ammissione.

    Si specifica che:

    l’accesso è riservato solo ai possessori di un titolo nella classe L-19.

    Non si applica ai laureati vecchio ordinamento quadriennale e  laureati nella classe L-18 ex  D.M. 509/99.

    Gli studenti laureati nella classe L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione, che NON siano in possesso dei requisiti minimi previsti nell'Allegato B del D.M. 378 del 09/05/2018, saranno ammessi, se previsto dal bando di ammissione, al secondo anno del corso di laurea magistrale quinquennale in scienze della formazione primaria, previo superamento della prova di ammissione.

    Le ammissioni ad anni diversi dal primo sono vincolate dal:

    • numero di posti disponibili per ciascun anno di corso previsto nel bando di ammissione;

    • posizione utile in graduatoria;

    • qualora i posti disponibili al secondo e terzo anno siano esauriti, gli studenti in posizione utile in graduatoria saranno comunque ammessi al primo anno, nel limite dei posti messi a concorso.
      Pertanto, lo studente deve tenere conto che, al momento dell’iscrizione, in caso di esaurimento dei posti, l’ammissione avverrà al primo anno; non sono previste eccezioni in nessun caso (art.9 del regolamento didattico).

    L’immatricolazione potrà essere perfezionata solo in seguito alla ricezione e accettazione della delibera di ammissione;

    Dopo l’accettazione della delibera di ammissione, sarà possibile fare richiesta di riconoscimento della carriera pregressa.

    Si precisa che il riconoscimento avverrà in base ai criteri di valutazione vigenti al momento dell’immatricolazione, stabiliti dal Consiglio di Coordinamento Didattico, e NON è correlato all’anno di ammissione.

    Pertanto, l’iscrizione al secondo o al terzo anno non comporta automaticamente la convalida della quasi totalità degli esami sostenuti nella carriera precedente. 

    Si richiamano a tal fine i criteri generali utilizzati dalla commissione di valutazione (vedi Riconoscimenti e convalide per l’abbreviazione della carriera in scienze della formazione primaria) per un’autovalutazione del possibile riconoscimento.

    N.B:     La delibera di ammissione è l’atto ufficiale che autorizza l’ingresso dello studente nel corso di studio. Senza tale documento, l’immatricolazione non ha effetto. Solo dopo l’invio dell’esito da parte della segreteria studenti all’indirizzo email @campus.unimib.it, la carriera dello studente sarà perfezionata e attivata.



    PER I POSSESSORI DI ALTRA CARRIERA PREGRESSA

    Come da regolamento didattico, l’ammissione ad anni diversi dal primo  (vedi Riconoscimenti e convalide per l’abbreviazione della carriera in scienze della formazione primaria) è stabilito dalla commissione sulla base del numero di crediti (CFU) riconosciuti per delibera di riconoscimento carriera pregressa, trasferimento o passaggio di corso per un totale di almeno:

    • 60 CFU per ammissione al secondo anno
    • 120 CFU per ammissione al terzo anno
    • 180 CFU per ammissione al quarto anno
    • 240 CFU per ammissione al quinto anno


    Le ammissioni ad anni diversi dal primo sono vincolate dal numero di posti disponibili per ciascun anno di corso definito nel bando di ammissione e dalla posizione utile in graduatoria. Qualora i posti disponibili al secondo e terzo anno siano esauriti, gli studenti in posizione utile in graduatoria saranno comunque ammessi al primo anno, nel limite dei posti messi a concorso.