La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
corso di formazione specifica in medicina generale in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
corso di formazione manageriale.
Pertanto, il Master "Data Management per la Ricerca Clinica", erogando 60 CFU, rientra nella categoria dei corsi che danno diritto all'esonero dalla formazione ECM.
Trovate di seguito: - la determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che al punto 1 regolamenta gli esoneri; - il modulo con cui il professionista sanitario fa specifica richiesta di esonero e poi lo invia a COGEAPS (Allegato IX).
Per ulteriori informazioni in merito si prega di scrivere direttamente aecm.ateneo@unimib.it