Care studentesse e cari studenti,
vi scriviamo per condividere con voi un aggiornamento in merito alla situazione degli Educatori professionali socio-pedagogici.
Come sapete, la figura degli educatori socio-pedagogici è stata recentemente regolata dai commi 594-600 della legge 205/2017, oltre che dalla legge 65/2017, comma 13, per quanto riguarda gli educatori socio-pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia. Queste leggi sanciscono che il titolo richiesto per lavorare come educatore socio-pedagogico nei servizi sia la laurea in L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione). Inoltre, il Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2021, attuativo dell’art. 33 bis DL n. 104/2020, definisce il ruolo e le funzioni specifiche degli educatori socio-pedagogici, confermando che possono lavorare anche nei servizi sanitari e socio-sanitari senza sovrapposizione con le attività e le funzioni svolte dagli educatori professionali sanitari (L-SNT/2).
Stante questo quadro, una rappresentanza dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordine TSRM-PSTRP, che comprende anche gli Educatori professionali socio-sanitari) ha depositato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca avverso e per l’annullamento del Decreto Interministeriale del 27 ottobre 2021, avente ad oggetto la funzione e il ruolo dell’educatore socio pedagogico negli ambiti socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute previsto dall’art. 33 bis della Legge n 126 del 2020, che identifica quali siano le caratteristiche dello specifico pedagogico del laureato in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) negli ambiti di lavoro socio-sanitario e socio-assistenziale.